AGGIORNAMENTO 28 DICEMBRE 2020 

Come stabilito dalla Delibera di Giunta regionale del 23 dicembre 2020, n. XI/4143, per l’anno 2021 i saldi invernali avranno inizio eccezionalmente giovedì 7 gennaio. Lo spostamento di due giorni è dovuto alla recentissima decisione del Governo di rendere il 5 e il 6 gennaio “zona rossa” con conseguente divieto di spostamento e di apertura degli esercizi commerciali, che impedirebbe di fatto l’effettuazione delle vendite straordinarie.

La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno domenica 7 marzo.

 

Aggiornamento del 19 DICEMBRE 2020:

 

“I saldi sono disciplinati da Regione Lombardia con specifici obblighi (definiti da Delibere Regionali).

 

La DGR 14 dicembre 2011, n. IX/2667 stabilisce di fissare come date di inizio: 

 

- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno; 

 

- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.

 

Per l’anno 2021, i saldi invernali avranno inizio il giorno martedì 5 gennaio.

 

La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno venerdì 5 marzo.

 

Si segnala, inoltre, che, ai sensi della DGR 14 dicembre 2020, n. 4056, considerata l’opportunità di eliminare vincoli legati alla determinazione dei prezzi dei prodotti soggetti a saldo, al fine di favorire la ripartenza delle attività commerciali sospese o sottoposte a limitazioni a causa del perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Governo relativo alla pandemia di Covid-19, è sospeso, su tutto il territorio regionale, il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni.

 

SI ricorda, inoltre, che, ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. E' invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

 

L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

 

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).

 

Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.”

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NOTIZIA PUBBLICATA IL:  20 NOVEMBRE 2020

 

Per l’anno 2021, i saldi invernali avranno inizio il giorno martedì 5 gennaio.

La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno venerdì 5 marzo.

In base all'articolo 116, comma 2 della l.r. n. 6/2010 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere), non sarà più possibile effettuare le vendite promozionali a partire da domenica 6 dicembre 2020 (30 giorni prima dell'inizio dei saldi).    

Fino al 5 dicembre 2020 i negozi potranno comunque dare pubblicità alle vendite promozionali effettuate, con le modalità ritenute più opportune.

Si ricorda che nelle vendite straordinarie deve essere esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale. È, invece, facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi.

I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.

Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.

Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

Nel corso delle vendite straordinarie il rivenditore è sempre tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.